Supplenze 2022/23 e aggiornamento GPS, sanzioni previste in caso di rinuncia

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Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, quali saranno le disposizioni del Ministero dell’Istruzione in merito alle rinunce agli incarichi? Il dicastero di Viale Trastevere avrebbe intenzione di confermare, con l’ordinanza in arrivo riguardante l’aggiornamento delle GPS, le sanzioni già previste con ulteriori inasprimenti nelle diverse casistiche. 

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, sanzioni in caso di rinuncia ad un incarico

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’ di martedì 22 marzo 2022, nel caso in cui un docente dovesse rinunciare ad una supplenza già conferita o nel caso di mancata presa di servizio, il docente dovrebbe perdere il diritto all’ottenimento di altre supplenze (di cui abbia titolo) per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione nell’anno in corso. La perdita di tale diritto dovrebbe riguardare non solamente le graduatorie (Gae, GPS e graduatorie di istituto) ma anche le domande di Messa a Disposizione (MAD). 

In buona sostanza, se in mancanza di un giustificato motivo, l’aspirante supplente dovesse rinunciare o non prendere servizio in merito ad un incarico a tempo determinato, il docente dovrebbe perdere il diritto di lavorare in quella determinata scuola, per tutto l’anno scolastico. 

Sanzioni, possibili differenze con l’OM 60/2020

Ricordiamo che, al momento, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora confermato tali indiscrezioni e che, quindi, bisognerà attendere la relativa ordinanza. Rispetto alle disposizioni contenute nell’OM N. 60/2020, potrebbe esserci, dunque, una sostanziale differenza: se in precedenza, l’aspirante supplente perdeva il diritto a lavorare nell’anno in corso limitatamente a quel determinato insegnamento (senza effetti sulle altre graduatorie e sulle MAD), le nuove disposizioni potrebbero essere molto più stringenti.

Sempre secondo quanto riporta ‘Italia Oggi’, sarebbe previsto un particolare inasprimento delle sanzioni anche per quanto riguarda l’abbandono della supplenza. Qualora il docente prenda servizio ma poi risolva unilateralmente (e senza preavviso) il rapporto di lavoro, tutto ciò potrebbe determinare la perdita della possibilità di lavorare per tutto il periodo di vigenza delle GPS: in pratica, si andrebbe incontro ad un vero e proprio depennamento da tutte le graduatorie.

L’OM 60/2020, invece, prevedeva che tale sanzione valesse solamente per quel determinato anno scolastico. Inoltre, se queste indiscrezioni verranno confermate, al supplente che ha abbandonato il servizio verrà preclusa anche la possibilità di presentare MAD, nel caso di cui le graduatorie risultassero esaurite.

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