Lo
Studio Santonicola segnala la nuova azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro per l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto o negli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza, a beneficio dei docenti con almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi (180 giorni per 3 annualita’ presso scuole statali o paritarie).
In particolare possono aderire i docenti con un servizio di 180 giorni (ovvero servizio ininterrotto dal 01 febbraio fino al termine delle lezioni/operazioni di scrutinio finale)
per 3 annualità, sulla materia o sul sostegno, maturati presso istituzioni scolastiche statali o paritarie.
Studio Legale Santonicola: le richieste
Cosa si chiede al
giudicante?
L’inserimento nella
seconda fascia delle graduatorie di istituto (per le
classi di concorso interessate) o negli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza;
Riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in termini di progressione stipendiale (per talune categorie di ricorrenti).
Requisiti.
essere docenti in possesso di una delle
seguenti specifiche:
· Almeno 3 contratti al 30/06
o al 31/08 in scuola statale o paritaria;
· Almeno 180 gg. Di servizio
per tre anni scolastici (anche non continuativi) in scuola statale o
paritaria;
·
Servizio ininterrotto dal 1 febbraio fino al termine delle lezioni o delle operazioni di scrutinio finale, per tre anni scolastici in scuola statale o paritaria;
– le caratteristiche su descritte
possono essere presenti anche in modalita’ mista (es. 2 contratti
con 180 gg. Ed un contratto al 30.06).
– il s
ervizio triennale puo’ essere stato svolto anche su classi di concorso differenti.
– il servizio triennale sul sostegno
deve essere stato svolto nello stesso grado di istruzione.
Perché si ricorre?
Come noto, lo
studio legale Santonicola/Esposito sta battagliando in sede giudiziaria amministrativa (da ultimo al cospetto del consiglio di stato, con riferimento all’impugnativa del bando di concorso 2018- fase transitoria, scuola secondaria) ed europea (procedura di infrazione alla commissione u.e. avviata a beneficio dei docenti “180 per 3”), in favore di quanti possiedano almeno tre anni di servizio didattico e si vedano relegati in una condizione di eterno precariato, con la negazione dell’abilitazione/specializzazione e di ogni avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio.
Le
iniziative giudiziarie, in via parallela, possono essere attivate anche al cospetto delle magistrature del lavoro: nello specifico, presso il giudice del territorio dove il ricorrente ha stipulato l’ultimo contratto di servizio statale.
La competenza territoriale è
determinata con altre modalità, dettate dal codice del processo
civile, per quanti abbiano stipulato tre contratti presso le scuole
paritarie.
N.b. i ricorsi innanzi al giudice del
lavoro non sono incompatibili con quelli pendenti al tar, consiglio
di stato, presidente della repubblica, che mirano all’inserimento
in seconda fascia o alla partecipazione al concorso 2018.
Obiettivo finale: riconoscere
l’abilitazione/specializzazione all’insegnamento conseguita sul
campo, con forte richiamo alla normativa europea!