La situazione di emergenza nel nostro Paese a causa del coronavirus ha già indotto il Governo, in ambito scolastico, alla pubblicazione di un decreto all’interno del quale si specificava la ‘sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza’.
Scuola e coronavirus, la questione dei 200 giorni e della validità dell’anno scolastico
Tale decreto, ad oggi (ma la situazione è purtroppo in continua evoluzione…) riguarda le regioni Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia: il decreto, emesso lo scorso 22 febbraio, ha la validità di una settimana. Come scrive il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, ‘non risultavano confermati a ieri sera i rumors circa la decisione del governo di prevedere a partire da domani la chiusura generalizzata delle scuole in tutte le regioni.’
Coronavirus, atteso nelle prossime ore un Dpcm contenente ulteriori misure
Sempre ‘Italia Oggi’, ha posto l’accento sulla questione riguardante il limite minimo dei 200 giorni di lezione necessari affinché l’anno scolastico sia ritenuto valido ai sensi dell’articolo 74 del DL 297/94.
Nelle prossime ore, il Governo dovrebbe varare un Dpcm che includerà ulteriori misure di contenimento. Tuttavia, ‘le cause di gravità e urgenza a monte del provvedimento – scrive ‘Italia Oggi’ – hanno indotto il governo a prendere in considerazione una deroga che legittima la frequenza inferiore ai 200 giorni’.
Il Dpcm dovrebbe includere anche la questione ‘diritto di recesso per i viaggi di istruzione’
Tale norma, però, non dovrebbe essere inserita nel suddetto Dpcm bensì in un provvedimento ad hoc del Miur insieme alla convalida dei corsi di alternanza scuola-lavoro, anche se le attività in esterna non si sono svolte perché rientranti nelle zone dove è scattata la sospensione scolastica.
Il Dpcm dovrebbe includere anche la normativa riguardante il diritto di recesso per i viaggi di istruzione già pagati e che sono stati ora vietati.
Il comma 7 dell’articolo 14 del dpr 122/2009 include già una deroga che legittima la validità dell’anno scolastico, ai fini della valutazione finale, per gli alunni che abbiano frequentato le lezioni per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si prevede, inoltre, che le scuole possano stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie, deroghe a tale limite.