PAS 2019: il corso è valido solo per i docenti con tre annualità?

Pur non essendo ancora uscito il relativo decreto, il PAS 2019 dovrebbe essere bandito nel corso dell’anno corrente. Un’opportunità per l’abilitazione di numerosi docenti precari, a patto che vantino almeno tre annualità di servizio all’interno di istituti scolastici. La speranza di partecipare al corso da parte di chi ha invece meno di tre annualità, è dunque del tutto preclusa? A rispondere è l’avvocato Ciro Santonicola (che ringraziamo) tramite un nuovo comunicato.

PAS 2019: abilitazione preclusa a chi ha meno di 3 annualità?

Gentile avvocato, secondo il suo punto di vista, gli insegnanti precari, privi delle tre annualità di servizio (maturati nel periodo 2011/12-2018/19), potranno ricorrere, in sede amministrativa, per domandare l’accesso al P.A.S. 2019?

Posto che ai dottori di ricerca sarà consentita la partecipazione al P.A.S. “senza alcun servizio pregresso”, sebbene questi ultimi abbiano acquisito le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, con “limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa….” (art. 4, comma 8, della l. n. 210/1998), i docenti con esperienza didattica piena, “né sussidiaria e nemmeno integrativa”, sebbene inferiore alle tre annualità, potranno finalmente formalizzare, anche attraverso i suoi ricorsi, le competenze acquisite sul campo?

 

Studio Santonicola and partners.

Gentile docente,

Confermiamo la possibilità del “RICORSO SANTONICOLA ABILITAZIONE P.A.S. 2019 (SCUOLA SECONDARIA)”, a tutela delle seguenti categorie di insegnanti precari, con servizio inferiore alle tre annualità:

  1. DOCENTI PRECARI, IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO IDONEO ALL’INSEGNAMENTO (LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U., O DIPLOMA TECNICO PRATICO SENZA 24 C.F.U.) CON UNA SOLA ANNUALITA’ DI SERVIZIO (IN QUALUNQUE MOMENTO MATURATO), ANCHE NON SPECIFICO (GIORNI 180 O SERVIZIO ININTERROTTO DAL 01 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE), STATALE, PARITARIO, ANCHE SVOLTO NEI PERCORSI DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO.

 

  1. DOCENTI PRECARI, IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO IDONEO ALL’INSEGNAMENTO (LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U., O DIPLOMA TECNICO PRATICO SENZA 24 C.F.U.) CON DUE ANNUALITA’ DI SERVIZIO (IN QUALUNQUE MOMENTO MATURATO), ANCHE NON SPECIFICO (GIORNI 180 PER 2 ANNUALITA’ O, PER OGNI ANNO SCOLASTICO, SERVIZIO ININTERROTTI DAL 01 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE), STATALE, PARITARIO, ANCHE SVOLTO NEI PERCORSI DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO.

 

PER INFO IN MERITO ALLA PREADESIONE RICORSO SANTONICOLA “ABILITAZIONE P.A.S. 2019-SCUOLA SECONDARIA”, SI INOLTRI EMAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM AVENTE QUALE OGGETTO “PREADESIONE RICORSO PAS 2019”.

Concorso straordinario bis 2019: i docenti delle paritarie si fanno sentire

Secondo alcune voci, è prevista a breve l’uscita del Concorso straordinario Bis 2019 (scuola secondaria) mirato alla stabilizzazione dei docenti precari. Il concorso (il cui bando dovrebbe uscire entro l’anno corrente) è una procedura riservata, la cui partecipazione è ammessa ai docenti con tre anni di servizio.

Tuttavia, Anche a coloro che hanno tre annualità nelle paritarie sarà permessa la partecipazione? L’avvocato Ciro Santonicola (che ringraziamo) ci fa sapere che, in caso di negazione a tale diritto, i docenti in questione ricorreranno in sede amministrativa.

Concorso Scuola 2019 Bis: un diritto precluso agli insegnanti delle paritarie?

Gentile Avvocato Santonicola,

 

Secondo le indiscrezioni a mezzo stampa, è imminente l’emanazione di un Decreto Legge sul Concorso Straordinario Bis 2019, Scuola Secondaria, che prevede di bandire, entro il 2019, una procedura riservata, finalizzata all’immissione in ruolo, organizzata a livello regionale, attraverso graduatorie di merito, distinte per regioni e classi di concorso, per l’insegnamento sulla materia o sul sostegno.

Alla procedura dovrebbero partecipare i docenti con 3 anni di servizio (180 per 3) negli ultimi 8, in possesso di almeno un’annualità specifica, sulla materia o sul sostegno.

Sarà affrontato un esame “selettivo ma non troppo”, che si svilupperà attraverso la prova scritta computer based, seguita dal colloquio orale, semplicemente valutativo. Per tutti quelli che si posizioneranno nelle graduatorie, dovrebbe essere riconosciuta anche l’abilitazione all’insegnamento.

Tuttavia, con grande amarezza, apprendo che, molto probabilmente, ai fini dell’accesso al concorso sarà considerato esclusivamente il servizio statale.

A questo punto, potrò presentare ricorso per lamentare un’esclusione che elude, a mio parere, la l. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) laddove stabilisce come il sistema nazionale di istruzione sia costituito tanto dalle scuole statali quanto dalle istituzioni paritarie?

 

Studio Santonicola and partners.

Gentile docente,

Confermiamo la possibilità del “RICORSO SANTONICOLA PER ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2019 (SCUOLA SECONDARIA)”, a tutela di tutti i docenti con servizio “180 per 3” svolto, in tutto o in parte, alle dipendenze delle istituzioni scolastiche paritarie.

Rappresenteremo in giudizio che il riconoscimento della parità scolastica ha consentito l’inserimento delle scuole paritarie, alle cui dipendenze si è svolto il servizio didattico, nel sistema nazionale d’istruzione, essendo le stesse impegnate a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione.

 

Tuttavia, per trasparenza comunicativa è doveroso rilevare come, in merito al concorso straordinario infanzia/primaria, aperto ai soli docenti con biennio di servizio esclusivamente statale, avverso il quale, parimenti, sono stati presentati i ricorsi (dai maestri e maestre della scuola paritaria) emergono taluni orientamenti giudiziari, cautelari e provvisori, non favorevoli.

 

Ebbene, per irrobustire i contenuti di un’azione giudiziaria amministrativa che domanderà l’accesso al concorso straordinario bis-secondaria, a tutela dei docenti della scuola paritaria, sarà proposta una parallela azione in Cassazione.

 

In sostanza, intendiamo procedere anche innanzi al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, organo dello Stato che ha il potere di proporre ricorsi e relazionare alla Suprema Corte, nell’interesse della legge, quando una decisione possa risultare contraria alle leggi.

 

nello specifico, relazioneremo sulla difforme applicazione della legge e richiederemo, al procuratore generale, di promuovere un giudizio ‘nell’interesse della legge, affinché la corte di cassazione, deputata ad interpretare ed applicare correttamente la legge, valuti un pronunciamento sul seguente principio di diritto: “è conforme alla legge che il servizio paritario, inteso quale servizio pubblico a tutti gli effetti, non sia considerato valido, alla pari di quello statale, per la partecipazione ad un concorso riservato ai soli docenti con esperienza di insegnamento almeno triennale ”?

 

L’eventuale risposta favorevole, ai docenti delle scuole paritarie, si tradurrebbe nell’emissione di parere “pro veritate” che, in quanto proveniente dalla suprema cassazione, acquisirebbe un peso rilevante nella sede giudiziaria…

 

PER INFO IN MERITO ALLA PREADESIONE “RICORSO SANTONICOLA PER ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2019 (SCUOLA SECONDARIA)-DOCENTI SERVIZIO PARITARIE, SI INOLTRI EMAIL ALL’INDIRIzzO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM, AVENTE QUALE OGGETTO “RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO BIS DOCENTI PARITARIE”.

 

 

Percorsi Abilitanti Speciali: l’Avvocato risponde, FAQ del 7/06

Ecco un altro articolo della nostra rubrica “L’Avvocato risponde”. Oggi parliamo dei Percorsi Abilitanti Speciali. La rubrica, come sappiamo, è curata dallo studio Legale Santonicola and Partners.

Requisiti per l’accesso ai futuri Percorsi Abilitanti Speciali, oggetto di trattativa politico – sindacale.

Ricordiamo in premessa che è possibile fare ricorso, in fase amministrativa, per quei docenti precari (non abilitati) con due anni di servizio, allorché esclusi dal PAS.

Il quesito

Gentile Avvocato, con riferimento ai recenti accordi politico-sindacali, finalizzati ad istituire un nuovo Percorso Abilitante Speciale, anche ispirati, a mio parere, dalle intense battaglie giudiziarie, intraprese dal suo studio legale, le domando:

Non sarebbe passibile di nuova azione giudiziaria amministrativa un percorso abilitante, riservato ai soli docenti precari, scuola secondaria, con 36 mesi di servizio, equivalenti alle 3 annualità, che escludesse quanti abbiano prestato effettivo insegnamento per almeno 360 giorni?

Il Consiglio di Stato non ha già stabilito che il requisito del servizio di insegnamento, pari a 360 giorni, era da considerarsi valido per l’ammissione alle precedenti sessioni speciali abilitanti?

La risposta dei nostri consulenti (Studio Santonicola and partners):

Gentile aspirante,

Prima di esprimere un parere tecnico-giuridico, in merito ai requisiti per l’accesso al possibile Percorso Abilitante Speciale (Scuola Secondaria), occorrerà attendere l’evoluzione del quadro normativo.

Si fa presente come avverso il Decreto Ministeriale n. 58, 25 luglio 2013, pubblicato in G.U. n. 60 del 30 luglio successivo-sull’attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento- fu presentato ricorso amministrativo, da quanti lamentavano l’impossibilità di partecipare ai PAS, malgrado il possesso del servizio pari a 360 giorni, ritenuto valido per essere ammessi, secondo la previgente normativa, alle sessioni abilitanti.

I ricorrenti dedussero, in particolare, che con la previsione ministeriale si determinasse una vanificazione del percorso di studi e della capacità professionale acquisita, precludendo la possibile abilitazione nella classe di concorso in cui avevano insegnato.

Il Consiglio di Stato Sez. Sesta, con sentenza (a titolo di esempio, decisione n. 2750/15) rilevò l’erroneità del decreto ministeriale n. 58 del 2013, nella parte in cui, per l’ammissione ai corsi speciali abilitanti, stabiliva il requisito di accesso della prestazione di almeno tre anni di servizio (nel periodo decorrente dall’anno scolastico 1999 – 2000 fino all’anno scolastico 2011 – 2012), calcolati valutando l’anno scolastico corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni (ovvero quello valutabile come anno di servizio intero), in contrasto con tutta la normativa previgente in materia (art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 1, comma 6-bis, della legge 27 ottobre 2000, n. 306, art. 2, comma 1-ter della legge 4 giugno 2004, n. 143 e relativi decreti ministeriali applicativi n. 21 e n. 85 del 2005).

In sostanza, il requisito di partecipazione al P.A.S. fu individuato in “almeno 360 giorni di servizio”, seppure circoscritti ad un determinato periodo temporale (e non nel servizio di 540 giorni, suddivisi in 3 anni scolastici, da minimo 180 giorni ciascuno).

Non tener conto del citato pronunciamento giudiziario, nella stesura delle regole del nuovo P.A.S., potrebbe, in ragione di tanto, determinare un inevitabile contenzioso.

Per info di ogni tipo, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderà direttamente il legale, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.

Concorso riservato, fase transitoria scuola secondaria: FAQ reclutamenti riservati

L’Avvocato risponde: legittimità reclutamenti riservati da Concorso riservato – Alla luce del comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Corte Costituzionale (cortecostituzionale.it) rendiamo note le prime analisi dello studio legale, con la precisazione che, ai fini di una disamina esaustiva, sarà necessario attendere il deposito della Sentenza (con le specifiche motivazioni).

Concorso riservato, fase transitoria scuola secondaria, FAQ: la legittimità sui reclutamenti riservati

Il quesito

Gentile avvocato, sono un ricorrente “non abilitato” per l’accesso al F.I.T., SCUOLA Secondaria, concorso riservato (colloquio orale non selettivo) previsto dal Decreto 59/17.

Ho appena visionato il comunicato, apparso sul sito della Corte Costituzionale e, se ho ben compreso, la questione di costituzionalità, sul carattere riservato (e non aperto a tutti) del Concorso FIT Secondaria, sollevata dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata inammissibile.

A questo punto mi domando: se le procedure di reclutamento riservate sono considerate, in Italia, costituzionali, sarà possibile ottenere una riforma per stabilizzare i precari storici e coloro che abbiano dimostrato di non aver potuto partecipare ai percorsi abilitanti?

Mi sembra che il Governo non abbia più alibi, tant’è che, a poche ore dall’udienza in Corte Costituzionale, si è discusso (e si discuterà), con i sindacati, in merito ad ogni possibile sanatoria, sulla base dell’intesa preliminare sancita in data 24 aprile 2019.

Benedico l’avvenuto passaggio in Corte Costituzionale, se tanto servirà a smuovere definitivamente le acque! Tuttavia, desidero conoscere il suo parere, anche in merito al prosieguo della vertenza intrapresa.

Studio Legale Santonicola and partners (Avv.ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito).

La risposta

Gentile docente,

Premettiamo che, per una disamina completa sulla “QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ”, occorrerà attendere il deposito della decisione.

Come noto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’Ordinanza Madre del 03 settembre 2018 (alla quale sono seguite le ulteriori pronounce cautelari) ha trasmesso d’ufficio, alla Corte Costituzionale, gli atti dei ricorsi per l’accesso al concorso riservato, fase transitoria, rivendicato dai docenti “non abilitati all’insegnamento” della scuola secondaria.

Oggetto del contendere: La procedura riservata alle categorie dei docenti in possesso dell’abilitazione (o inseriti nella II Fascia Graduatorie di Istituto) entro il 31 maggio 2017 è conforme agli artt. 3, 51 comma 1 e 97 comma 4 Costituzione?

Per il Consiglio di Stato la questione di costituzionalità è rilevante e non manifestamente infondata, visto che, si riportano testuali parole, “la procedura concorsuale in esame appare istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla…nel sistema attuale, infatti, il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall’avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’avere potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo, come pure si è detto, ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’avere o no prestato servizio come docente precario. Per le stesse ragioni, ovvero la selezione degli aventi titolo in base a criterio sostanzialmente casuale, non è garantito il rispetto del criterio del merito“.

Come si è espressa, a questo punto, la Corte Costituzionale?

In data 07 maggio 2019, l’Organo Costituzionale ha reso noto, con comunicato stampa, di ritenere “inammissibile la questione relativa al carattere riservato e non aperto a tutti della procedura concorsuale per difetto di rilevanza”.

Cosa vuol dire?

Per “rilevanza costituzionale” si intende che  la norma contestata (nel caso in esame il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, attuativo della Buona Scuola), con possibili profili di incostituzionalità, deve risultare, secondo la Corte, necessaria ai fini della decisione del processo principale (per intenderci, il ricorso che domanda la partecipazione al colloquio orale non selettivo ed il ruolo semplificato). Tale rilevanza, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, non è, al momento, ravvisata dalla Corte Costituzionale.

Per quali ragioni la questione costituzionale non è ritenuta rilevante?

Occorre attendere il deposito delle motivazioni, al fine di fornire risposta.

Ed ora, quali conseguenze sui ricorsi pendenti?

Gli atti giudiziari ritornano alla Magistratura Amministrativa. Non si dimentichi, infatti, che siamo solo nella “Fase giudiziaria cautelare”, ragion per cui le vertenze concernenti l’accesso al transitorio – concorso riservato, scuola secondaria, proseguiranno nel merito, anche in virtù dei “motivi aggiunti” nel frattempo presentati.

A tanto, si aggiunga che la Magistratura Amministrativa (Consiglio di Stato) potrebbe “riformulare il quesito di costituzionalità che appariva rilevante-e non è stato ritenuto tale dalla Corte Costituzionale-presentandolo, eventualmente, con contenuti diversi”.

Si riporta, per mero tuziorismo, la definizione tecnica di rilevanza, con il riferimento normativo: presupposta dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio»), si ritiene sussistente, ai sensi della legge n. 87 del 1953, “quando il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”.

E per avere notizie sulle singole categorie di ricorsi?

Gli aggiornamenti arriveranno, come sempre, a mezzo E-Mail.

Tuttavia, considerato che:

  • i giudizi sono stati suddivisi in specifiche tipologie, al fine di evitare i calderoni giudiziari;
  • taluni ricorrenti, ammessi con riserva al colloquio orale non selettivo, hanno pure sostenuto le prove d’esame;
  • altri docenti attendono le calendarizzazioni, avendo comunicato i nominativi agli Uffici Scolastici Regionali;

Si potranno richiedere i chiarimenti specifici, inoltrando whatsapp scritto al cell. 3661828489 (Numero telefonico non utilizzabile per le telefonate), ricevendo, in tal modo, la risposta vocale diretta del legale (nei giorni fisiologici e necessari per lo scorrimento dei numerosi quesiti).

Personale ATA, rettifica punteggio Graduatoria III Fascia: l’Avvocato risponde (15/03)

Personale ATA – Una nuova risposta alle domande dei nostri lettori, tratta direttamente dalla rubrica “l’Avvocato risponde”, curata dei legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola – esperti di Diritto Scolastico, e relativa ad un ricorso per la rettifica del punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di III fascia ATA.

L’avvocato risponde del 15 marzo 2019: Personale ATA, “Ricorso al Giudice del Lavoro contro la rettifica del punteggio attribuito nelle Graduatorie di terza Fascia ATA”

PERSONALE A.T.A.. “RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA-ESEGUITA FUORI TERMINE, PER INADEMPIMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO IL QUALE È STATO STIPULATO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-CAUSA DI LICENZIAMENTO”.

TRIPLICE OBIETTIVO:

  1. convalida del  punteggio  attribuito  in  sede  di  domanda  per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia Ata;
  2. corretto riposizionamento  in graduatoria, con conseguente reintegra nel servizio;
  3. Riconoscimento giuridico (punteggio) di tutto il servizio NEL FRATTEMPO SVOLTO.

POSSIBILE PROCEDERE ANCHE CON “RICORSO URGENTE”, NELLE FORME DEL 700.

QUESITO.

BUONA SERA AVVOCATO, SONO UN COLLABORATORE SCOLASTICO.

HO PRESENTATO, IN OCCASIONE DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO,  domanda  PER L’inserimento  nelle graduatorie  di  circolo  ed  istituto terza  FASCIA ATA, DICHIARANDO TUTTO IL SERVIZIO SVOLTO, STATALE E NON (ANCHE ALLE DIPENDENZE DELLE ISTITUZIONI PARITARIE E DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE).

A QUESTO PUNTO, CALCOLATO IL MIO PUNTEGGIO DALLA SCUOLA PREPOSTA, SONO STATO COLLOCATO NELLA NUOVA  graduatoria  di  istituto, terza  fascia  per  assistente  AMMINISTRATIVO.

SUCCESSIVAMENTE HO STIPULATO un CONTRATTO ANNUALE, PROCEDENDO TRANQUILLAMENTE, PER DIVERSI MESI, CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA.

SENNONCHÉ MI È STATO IMPROVVISAMENTE COMUNICATO, SENZA ALCUN PREAVVISO, UN INSPIEGABILE LICENZIAMENTO. NELLO SPECIFICO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SEDE DI SERVIZIO, IN VIRTÙ DI UN DECRETO CHE HA RETTIFICATO IL PUNTEGGIO– RICONOSCIUTO NELLA FASE DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA- HA RISOLTO IL MIO CONTRATTO, ANNULLANDO OGNI PUNTEGGIO GIÀ MATURATO, PRECLUDENDOMI, IN VIRTÙ DEL NUOVO CALCOLO, DI ASPIRARE AD ALTRE CONVOCAZIONI ED ANTICIPANDOMI, INFORMALMENTE, CHE RISCHIO DI ESSERE DEPENNATO DA TUTTE LE GRADUATORIE A.T.A..

STANDO COSÌ LE COSE, COME POSSO TUTELARMI? DESIDERO PRESENTARE RICORSO PER RECUPERARE SERVIZIO, PUNTEGGIO E POSIZIONAMENTO IN GRADUATORIA, NON AVENDO CERTAMENTE DICHIARATO IL FALSO CON LA DOMANDA DI INSERIMENTO.

Avv. Aldo esposito

Gentile ATA, per il caso meticolosamente descritto sarÀ possibile procedere con ricorso, innanzi alla magistratura del LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, anche nelle forme del 700.

Rappresenteremo al Giudicante come le verifiche, in merito ai punteggi, dovevano  essere tempestivamente  attivate  in  occasione  del  conferimento  della  supplenza e, nell`ipotesi  di  mancata  convalida dati,  il  dirigente PREPOSTO avrebbe dovuto  procedere  al ricaLCOLO dei  punteggi,  dandone  comunicazione  al  candidato  e,  contestualmente,  alle  istituzioni scolastiche.

POSTO CHE IL PRESUNTO CONTROLLO, NEL CASO IN ESAME, È AVVENUTO CON RITARDO RISPETTO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, CHE LO STESSO andrebbe  effettuatO  entro  30  giorni  dalla  data  di  assunzione  in SERVIZIO, L’INTEMPESTIVA VERIFICA NON PUÒ ARRECARE PREGIUDIZIO ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. IN CASO CONTRARIO SI LAMENTA LA VIOLAZIONE DEI principi  di  IMPARZIALITÀ E buona  FEDE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ALLA LUCE DI TANTO, DOMANDEREMO IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER TUTTO IL SERVIZIO MATURATO E LA CONTESTUALE REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO.

PER ADERIRE AL “RICORSO ATA CONTRO LA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA-ESEGUITA FUORI TERMINE, PER INADEMPIMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO IL QUALE È STATO STIPULATO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-CAUSA DI LICENZIAMENTO” e RICEVERE ULTERIORI CHIARIMENTI, DIRETTAMENTE DAL LEGALE, SI INOLTRI MESSAGGIO WHATSAPP PREFERIBILMENTE SCRITTO (NO TELEFONATE) AL NUMERO 3661828489.

Ricorso TFA sostegno 2019 specifico per la classe di concorso A066: l’Avvocato risponde

DOMANDA DELLA SETTIMANA – RICORSO SANTONICOLA “TFA SOSTEGNO 2019”.

AZIONE GIUDIZIARIA SPECIFICA PER LA CLASSE DI CONCORSO A066.

Gentile Avvocato Santonicola,

sono in possesso del diploma di ragioneria, classe concorsuale A066, l’unica esclusa dalla prova preselettiva per accedere al T.F.A. SOSTEGNO IV CICLO.

Considerato che il M.I.U.R. “ha aperto le porte del TFA sostegno a tutti i diplomati I.T.P.”, potrei aderire ad un ricorso mirato che mi aiuti a conseguire quel titolo specializzante, funzionale all’insegnamento per i diversamente abili?

Avv. Ciro Santonicola.

Gentile docente,

Il giudizio di suo interesse, denominato “RICORSO TFA SOSTEGNO 2019-SPECIFICO PER LA CLASSE DI CONCORSO A-66”, si fonda sulla seguente considerazione:

POSTO CHE LA CLASSE DI INSEGNAMENTO A066 (EX A075-A076) È, AL MOMENTO, L’UNICA ESCLUSA DAL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE T.F.A. SOSTEGNO 2019 IV CICLO, SI RITIENE ILLEGITTIMO NON CONSIDERARE, AI FINI DELLA POSSIBILE PARTECIPAZIONE AL PERCORSO SPECIALIZZANTE, A066 QUALE CLASSE CONFLUENTE IN B016 O IN ULTERIORE CLASSE AFFINE DELLA “TABELLA B” (QUEST’ULTIMA RITENUTA VALIDA PER ACCEDERE ALLA SPECIALIZZAZIONE SULLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO).

Ricorso per inserimento ITP in seconda fascia graduatorie di istituto: l’Avvocato risponde

Prosegue la rubrica di Scuolainformacurata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-Studio SANTONICOLA AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione.

L’Avvocato risponde: il quesito di questa settimana

FAQ INFORMATIVA SUL CONTENZIOSO SCUOLA.

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER INSERIMENTO I.T.P. (INSEGNANTI TECNICO PRATICI) NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

POSTO CHE IL TITOLO I.T.P. NON È ABILITANTE (SECONDO GLI ORIENTAMENTI ESPRESSI DALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA, DAI QUALI IL GIUDICE DEL LAVORO POTREBBE COMUNQUE DISSENTIRE) LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA G.I. SARÀ AVANZATA “A TITOLO DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA”.

DOMANDA:

È POSSIBILE RICORRERE AL GIUDICE DEL LAVORO, PER L’INSERIMENTO IN II FASCIA G.I. COME INSEGNANTE TECNICO PRATICO, SULLA BASE DI UNA NUOVA STRATEGIA PROCESSUALE?

La risposta dell’avvocato Ciro Santonicola

RISPOSTA AFFERMATIVA

Domanderemo l’inclusione nella “fascia abilitante” (Graduatorie Istituto) a titolo di risarcimento, in forma specifica, per il danno cagionato dalla materiale impossibilitÀ di conseguire l’abilitazione con percorsi ordinari.

Tfa sostegno, ricorso per l’accesso diretta alla prova scritta

Prosegue la rubrica di Scuolainformacurata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-Studio SANTONICOLA AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione.

L’Avvocato risponde: il quesito della settimana

RICORSO SANTONICOLA TFA SOSTEGNO 2019 (IV CICLO) PER L’ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA.

L’AZIONE GIUDIZIARIA CONTESTA LA MANCANZA DI UNA “SOGLIA DI SUFFICIENZA” AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA.

Gentile Avvocato Santonicola,

Siamo due fratelli, il primo con Diploma I.T.P. e l’altro in possesso di laurea+24 C.F.U., uniti da un obiettivo comune: il conseguimento della specializzazione sul sostegno per insegnare agli alunni diversamente abili.

Avendo appurato, in base al nuovo Decreto M.I.U.R. -regolamento sulle modalità di accesso al T.F.A. SOSTEGNO IV CICLO- che possediamo i requisiti per sostenere la preselezione,  invochiamo la sua tutela, in sede giudiziaria, volendo aumentare le possibilità di accedere alla seconda prova scritta T.F.A. SOSTEGNO. Non riteniamo legittimo, infatti, che, per superare i test a risposta multipla, potrebbe non bastare l’aver ottenuto un punteggio di sufficienza. Qual è il ricorso consigliato?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente, il M.I.U.R. ha pubblicato il Decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019, che disciplina le procedure di specializzazione per il sostegno.

Concentriamo la nostra attenzione sul test di preselezione (prima prova): 60 quesiti a risposta multipla, la risposta corretta vale 0,5 punti.

Saranno ammessi alla fase successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, regolamento Tfa Sostegno IV Ciclo.

Tale criterio di valutazione restringerà – potenzialmente – in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo ad intraprendere il percorso formativo in questione.

In sostanza, nessuna soglia di sufficienza è stata prevista.

Se, ad esempio, l’università X prevede 100 posti disponibili e, come stabilito dal decreto Tfa IV Ciclo, superino la preselezione i primi 200 classificati, paradossalmente potrebbero accedere alla seconda prova i candidati con voto complessivo inferiore alla sufficienza, laddove in altro ateneo Y (che abbia bandito 100 posti), utilizzandosi lo stesso criterio, un docente che abbia correttamente risposto a 58 domande su 60 ptorebbe risultare escluso dal concors, in quanto non rientrante nei primi 200.

Il ricorso mirerà, previa dichiarazione di illegittimità o incostituzionalità di una preselezione che violi i principi meritocratici, a consentire l’accesso diretto alla seconda prova scritta del Tfa sostegno IV ciclo, in favore di quanti si vedranno costretti a sottoporsi ad un test che non prevede soglie di sufficienza.

NB: risulterà comunque necessario – ai fini del ricorso – sostenere la contestata preselezione, non ravvisandosi conflitto tra la partecipazione alla prova ed il concomitante avvio del giudizio.

In tale ottica l’azione giudiziaria rappresenterà una tutela aggiuntiva a beneficio di coloro che, sottoponendosi ad un’impegnativa preselezione dove saranno ammessi – allo step successivo – un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, si vedranno da subito tutelati, in via giudiziaria, allorché abbiano raggiunto almeno la sufficienza al test.

Si rende, in ultimo, noto come la necessità di avviare – da subito – il ricorso derivi dalla circostanza che l’atto ministeriale, immediatamente lesivo, sia rappresentato dal decreto 9 dell’8 febbraio 2019, impugnabile entro precisi termini temporali.

Preclusione ai nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie di istituto: le alternative

Dal prossimo anno scolastico 2019/2020 non sarà più possibile effettuare nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto. La prospettiva di non superare il prossimo concorso ordinario, così come disposto dalla legge di bilancio per il nuovo reclutamento dei docenti, preoccupa gli aspiranti docenti impegnati a conseguire i 24 crediti formativi universitari necessari alla partecipazione.

Molti di loro ci scrivono preoccupati di non poter più effettuare supplenze e ci chiedono se ci siano i presupposti per intentare una azione giudiziaria. Rimettiamo di seguito la lettera giunta alla nostra relazione da parte di uno di questi.

La lettera di Luca

Buongiorno, sono un docente di scuola superiore, precario in 3 fascia delle G.I. e laureato in Ingegneria.

Ho quasi concluso il percorso di integrazione degli esami che mi consentiranno di poter insegnare matematica alle superiori in quanto, essendomi laureato in Ingegneria dopo il 2001, mi viene preclusa la possibilità di poter insegnare matematica grazie alla sola laurea in Ingegneria.

Vorrei porre l’attenzione sull’attuale normativa che impedirebbe, in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie di istituto nel 2020, nuovi inserimenti di classi di concorso, ma solo di aggiornamenti di punteggi su cdc già inserite.

Ora, come è mai possibile che mi venga impedito di poter inserire una nuova cdc?

Come è mai possibile che venga del tutto preclusa la possibilità di ampliamento della mia offerta professionale alle scuole e conseguentemente di crescita professionale, specie per “matematica”, materia per la quale si va alla ricerca disperata di docenti che la possano insegnare?

Chiedo pertanto cosa si potrà fare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle G.I.

Se in occasione degli aggiornamenti la segreteria della mia scuola capofila mi comunicherà che non potrò inserire le nuove classi di concorso di matematica, cosa potrò fare?

Grazie

Avvocato Ciro Santonicola

La legge 107/2015, art. 1 comma 107, prevedeva che “già a decorrere dall’anno scolastico 2016/17, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto sarebbe dovuto avvenire, esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione“.

Tuttavia, il momento a partire dal quale saranno vietati i nuovi inserimenti, nelle graduatorie dei non abilitati, è stato spostato all’anno scolastico 2019/20, in virtù di proroga introdotta nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2016, Serie Generale n. 304, Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n. 244 art. 4 comma 4.

Avverso le citate disposizioni stiamo predisponendo specifico ricorso, contenente questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che domanderà la rinnovata possibilità di nuova inserzione all’interno della terza fascia delle graduatorie di istituto.

Al fine di ricevere ulteriori informazioni e preventivi, potrà inoltrare la sua manifestazione di interesse alla preadesione del ricorso in oggetto per posta elettronica a azionescuola2015@gmail.com indicando la cdc e la provincia di preferenza.

Le caratteristiche essenziali del ricorso scuola innanzi al giudice del lavoro

A cura dello Studio Legale Esposito/Santonicola

 

Gentili docenti ed operatori scolastici,

A seguito delle numerose richieste, giunte con email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, lo studio legale SANTONICOLA AND PARTNERS illustra sinteticamente cosa vuol dire intraprendere un’azione giudiziaria al cospetto della Magistratura del Lavoro.

  1. CHI DECIDE LA CAUSA, UNA SINGOLA PERSONA O IL COLLEGIO GIUDICANTE? La vertenza scolastica (per l’abilitazione, l’inserimento nella fascia di insegnamento superiore, la stabilizzazione lavorativa, il risarcimento o altro) è definita, in primo grado, da un singolo magistrato;
  2. SULLA BASE DI QUALE CRITERIO L’AVVOCATO SCEGLIE IL GIUDICE DELLO SPECIFICO TERRITORIO? L’individuazione del magistrato, territorialmente competente, dipende dalla sede di ultimo servizio statale allegata dal ricorrente (ai sensi dell’art. 413 c.p.c. comma V). In assenza di contratto, si fa riferimento alla graduatoria. Se manca il contratto e la graduatoria, si applicano le regole degli artt. 18 e ss. c.p.c., depositando il ricorso al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Foro dove ha sede la parte convenuta in giudizio (M.I.U.R.);
  3. IL GIUDICE DEL LAVORO È OBBLIGATO A SEGUIRE UN ORIENTAMENTO GIUDIZIARIO NEGATIVO ESPRESSO DAL T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO? Non esiste nessun “effetto vincolante” di una pronuncia giudiziaria T.A.R./CONSIGLIO DI STATO per la Magistratura del lavoro che può tranquillamente dissentire, sentenziando in maniera opposta.
  4. UN RICORSO SCUOLA CHE, SOLITAMENTE, SI INVIA AL T.A.R. NELLE FORME DELLA CLASS ACTION, PUÒ IN ALTERNATIVA ESSERE DEPOSITATO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO?

Dipende dalla tipologia di ricorso.

Ci si rivolge, solitamente, al T.A.R. quando si impugna in modo diretto un Bando di CONCORSO (controversia concernente un atto amministrativo adottato dal M.I.U.R. nell’esercizio del potere conferito), domandandone l’annullamento.

Diversamente, allorché si lamenti l’esclusione da una determinata graduatoria, il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, l’illegittimo depennamento/licenziamento, la mancata concessione di un trasferimento, la negata stabilizzazione lavorativa e, più in generale, lo scorretto esercizio del potere autoritativo conferito alla Pubblica Amministrazione (M.I.U.R.), che agisce alla pari del datore privato nella gestione del rapporto di lavoro, il giudizio è iscritto al ruolo della Magistratura Civile (GDL).

  1. SI POTRÀ PRESENTARE UNA CLASS ACTION AL GIUDICE DEL LAVORO O TALE  RICORSO SARÀ NECESSARIAMENTE INDIVIDUALE, DA CONSIGLIARE A QUANTI NON VOGLIANO RITROVARSI NEI CALDERONI GIUDIZIARI?

Il ricorso al G.D.L. non potrà mai sfociare in un “calderone giudiziario” , dovendosi necessariamente differenziare le posizioni in base ai singoli magistrati territorialmente competenti. Risulterà, tuttavia, possibile accorpare gruppi di docenti, tutti con sede di ultimo servizio statale nello stesso territorio ed identiche caratteristiche (esempio: 4 insegnanti tecnico pratici, con l’ultimo contratto statale su Milano, possono partecipare ad unico ricorso). Ovviamente, quanti desiderino un’azione giudiziaria individuale, intesa quale veste giuridica appositamente ricamata sul curriculum vitae del docente, potranno domandare “ricorso a parte” .

  1. COME SI SVOLGE L’UDIENZA DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO?

In via preliminare, il Magistrato verifica la regolarità degli atti presentati e la costituzione delle parti. Sul punto si precisa che non sempre i legali del M.I.U.R., benché informati del giudizio, intervengono nella causa, circostanza quest’ultima non prevedibile.

Segue una fase istruttoria, dove vengono ammesse le prove a sostegno delle ragioni.

Infine, si discutono le conclusioni delle parti e si giunge alla sentenza di merito.

 

CONTRIBUISCI AD ARRICCHIRE IL “COMPENDIO INFORMATIVO-RICORSO SCUOLA GIUDICE DEL LAVORO” INOLTRANDO ULTERIORI QUESITI CON EMAIL ALL’INDIRIZZO SEGRETERIASANTONICOLA@SCUOLALEX.COM.

I LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA ANALIZZERANNO LE NUOVE RICHIESTE.