Aggiornamento GPS: abilitazione e specializzazione nel 2022, sono valide per la I fascia?

Aggiornamento GPS: chi consegue l’abilitazione o la specializzazione nel 2022, tramite concorso o TFA, potrà inserirla nell’aggiornamento? In base alla bozza del nuovo Regolamento sulle supplenze, dipende dalla data stabilita per aggiornare, ovvero la data ultima fissata nel decreto ministeriale. Chi è già in possesso di una specializzazione o dell’abilitazione, non avrà problemi a inserirla nel prossimo aggiornamento. Ma chi intende ottenerla con il nuovo TFA o il concorso ordinario per la secondaria, dovrà fare i conti con le tempistiche.

Aggiornamento GPS: specializzazione e abilitazione nel 2022

Il rischio concreto per chi ottiene l’abilitazione o la specializzazione nel 2022, è di non fare in tempo per l’aggiornamento delle GPS. Forse, se la data ultima viene fissata in estate, si potrebbe fare in tempo a completare le prove del concorso e del TFA.

L’art. 3 dello schema prevede che le prime fasce delle GPS relative ai posti comuni e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano costituite:

  • dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione
  • o ‘specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado‘.

Gli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia

L’art. 8 dello schema di decreto, nei comma da 1 a 3, parla degli elenchi aggiuntivi, che offrono una seconda possibilità durante il periodo di vigenza delle graduatorie (dopo l’aggiornamento).

  1. “Nel periodo di vigenza delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro i termini specificati dal decreto di cui al comma 3 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
  2. ‘Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell’apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l’inserimento degli aspiranti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa”.
  3. Ai fini della regolamentazione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro.

Supplente vince il concorso ma ancor prima aveva maturato il diritto al ruolo: sentenza (PDF)

Il Tribunale del Lavoro di Torino si è pronunciato in merito al caso di una docente che ha superato un concorso dopo aver svolto cinque anni di supplenza su posto vacante. La sentenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione di una somma pari a due mensilità e mezzo di stipendio, corrispondenti a circa 4mila euro, più duemila euro di spese.

Docente supplente supera il concorso ma aveva già diritto all’assunzione: sentenza del Tribunale di Torino

Secondo quanto riporta la sentenza del Tribunale di Torino, l’ingiustificata reiterazione dei contratti a termine va a scontrarsi con il diritto dell’Unione Europea, partendo dalle disposizioni previste nella direttiva 1999/70/CE

L’assunzione a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio, infatti, non può essere considerata facoltativa ma obbligatoria. Il danno va colmato anche nel caso in cui l’assunzione in ruolo sia arrivata con ‘il superamento di una procedura concorsuale selettiva’.

Le motivazioni della sentenza

Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero dell’Istruzione al ‘pagamento in favore della ricorrente di somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine‘ oltre a condannare ‘la parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2008,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli’, promotori del ricorso per conto di Anief.

Secondo il presidente di Anief, Marcello Pacifico, il fatto di voler ‘continuare a negare le assunzioni a tempo indeterminato verso chi ha svolto almeno tre anni di supplenze significa venire meno ad un’evidenza dei fatti e della giurisprudenza, oltre che alle posizioni espresse dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e da quello dei Diritti Sociali che anno accolto di recente la denuncia che obbliga lo Stato Italiano a risolvere il problema del precariato entro il 2022.

Certamente, in attesa che cambino le leggi, noi come sindacato autonomo, da sempre a fianco dei precari, continueremo a chiedere ai tribunali di valutare i ricorsi, sia per ottenere il risarcimento danni, sia per l’immissione in ruolo’.

LA SENTENZA

Aggiornamento GAE, quali titoli e servizi dichiarare?

A breve il Ministero dell’Istruzione pubblicherà un apposito Decreto per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, da cui si continuerà ad attingere per il 50% per le prossime immissioni in ruolo: tutti i docenti interessati, potranno aggiornare la propria posizione o reinserirsi in graduatoria dal 7 marzo al 21 marzo 2022, salvo eventuali slittamenti di date previsti in extremis a seguito delle richieste dei sindacati. Quale servizio e quali titoli si possono dichiarare?

In attesa del Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle GAE

Si aspetta il Decreto Ministeriale che regolamenterà l’aggiornamento delle GAE: sembrerebbe che i docenti interessati, circa 52.000, potranno aggiornare la propria posizione, confermare la propria presenza in graduatoria o reinserirsi entro il mese di marzo 2022, dal 7 al 21 marzo. Infatti, nonostante le richieste da parte dei sindacati per tempi più distesi, ad oggi non è trapelata nessuna notizia in merito ad un possibile prolungamento dei tempi.  

Le graduatorie saranno valide per il triennio 2022/25 e si utilizzeranno sia per le prossime immissioni in ruolo, con una percentuale del 50%, sia per il conferimento delle supplenze al 30 o 31 agosto. In un articolo precedente abbiamo spiegato chi può presentare domanda e le modalità per compilarla: ma quale servizio e titoli si possono inserire?

Servizi e titoli da dichiarare

Per l’aggiornamento 2022 delle GAE, i docenti interessati possono dichiarare il servizio svolto dopo il 16 maggio 2019, vale a dire la data di scadenza del precedente rinnovamento, e prima del termine di chiusura di presentazione delle istanze (21 marzo 2022). Il servizio svolto successivamente al 16 maggio 2019 è computabile solo se il docente non aveva già raggiunto il limite massimo del punteggio (12 punti) per l’anno scolastico 2018/2019.

Chi ha svolto servizio nelle sezioni primavera deve scegliere la graduatoria in cui far valutare il punteggio conseguito, pari a max 6 punti per la scuola dell’infanzia e 3 punti per la primaria. Si valuta anche il servizio prestato in progetti regionali convenzionati con il Ministero, della durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 8, a partire dall’a.s. 2012/13.

I titoli non autocertificabili e quindi da dichiarare sono i seguenti:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
  • titoli artistici-professionali
  • servizi prestato in altri Paesi UE.

Gae, in arrivo decreto Ministero Istruzione per l’aggiornamento

Graduatorie ad Esaurimento, in arrivo il decreto del Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento delle Graduatorie. Gli aspiranti docenti che intendono confermare la propria permanenza o aggiornare il proprio punteggio lo potranno fare dalle ore 9 del 7 marzo sino alle ore 23:59 del prossimo 21 marzo 2022. Gli elenchi avranno validità triennale (fino all’anno scolastico 2024/25): potranno essere così utilizzati per le prossime immissioni in ruolo. Dalle medesime graduatorie si potrà attingere per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

Aggiornamento Gae, decreto Ministero Istruzione in arrivo

Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ di martedì 1° marzo 2022 ha confermato l’imminente arrivo del decreto da parte del Ministero dell’Istruzione. Le istanze andranno presentate esclusivamente tramite la piattaforma POLIS – Istanze On line. I docenti potranno aggiornare il proprio punteggio. Coloro che, in precedenza, sono stati depennati dalle Gae potranno chiedere il reinserimento con il recupero del proprio punteggio maturato all’atto della cancellazione.

Domanda di reinserimento in caso di precedente depennamento

C’è da considerare che il depennamento non è irreversibile ma legato al periodo di vigenza delle graduatorie: al successivo aggiornamento, l’interessato potrà presentare domanda di reinserimento.

Coloro che non possiedono nuovi titoli, dovranno presentare ugualmente domanda di cosiddetta ‘permanenza’ negli elenchi, per continuare ad essere iscritti. Anche chi è inserito nelle Gae con riserva, dovrà presentare l’istanza di permanenza sia per mantenere la riserva che per chiedere l’inclusione a pieno titolo, qualora abbiano maturato tale diritto.

Chi dovrà aggiornare il proprio punteggio, dovrà procedere alla dichiarazione dei nuovi titoli. Inoltre sarà possibile chiedere il trasferimento da una provincia all’altra: tale trasferimento avverrà in maniera automatica all’esito della domanda e produrrà la cancellazione da tutte le Graduatorie della provincia di provenienza.

Graduatorie di istituto, scelta delle 20 scuole

Per quanto riguarda la scelta delle 20 scuole per le graduatorie di istituto, lo step sarà successivo: non sarà legato, pertanto, a questa procedura di aggiornamento delle Gae. Durante la procedura di riapertura delle GPS, l’aspirante docente inserito nelle Gae potrà chiedere l’inserimento nelle graduatorie di istituto di una provincia diversa rispetto a quella delle Gae ma la provincia di inserimento nelle graduatorie di istituto dovrà essere la medesima di quella delle GPS.

Gps aggiornamento, dichiarazione punteggio anno in corso

Aggiornamento Gps sì o no? Manca l’ufficialità e ancora non si hanno notizie certe al riguardo. Le tempistiche per poter aggiornare le suddette graduatorie ci sono ancora, e l’intento sarebbe quello di aprire la finestra temporale per la presentazione delle domande prima dell’estate, per evitare la corsa contro il tempo in cui si erano imbattute le segreterie scolastiche e gli uffici scolastici nel 2020. Nelle prossime settimane potrebbero giungere maggiori informazioni al riguardo, come previsto dalla bozza del nuovo regolamento delle supplenze.

Nel frattempo cominciano a sorgere dubbi da parte dei molti precari di ogni ordine e grado interessati all’aggiornamento. Vediamo di chiarire un primo dubbio frequente.

Domanda Gps, punteggio servizio anno corrente

Come è trapelato, la modalità di aggiornamento delle Gps sarà sempre telematica, utilizzando il portale Istanze Online. Per chi era già inserito in questo biennio non sarà necessario reinserire tutti i servizi , ma solo quelli svolti dall’anno scolastico 2020-2021.

Un dubbio frequente è: sarà possibile inserire anche il servizio dell’anno in corso qualora la finestra temporale fosse aperta prima della fine dell’anno scolastico?

Sebbene allo stato attuale non ci siano ancora faq al riguardo, la risposta dovrebbe essere positiva. Per chi infatti avesse un contratto in essere annuale (al 30 giugno o al 31 agosto), basta che siano stati svolti almeno 180 giorni per poter già maturare il massimo punteggio, ovvero 12 punti.

Ipotizzando un conferimento di contratto a settembre, già a marzo i 180 giorni verranno raggiunti.

Dunque, anche se il periodo in cui si ipotizza che avverrà l’aggiornamento sarà tra aprile e maggio, il massimo punteggio dichiarabile di servizio (se maturato) potrebbe tranquillamente essere inserito nella domanda. Per la certezza, però, attendiamo la conferma del Ministero.

Graduatorie provinciali 2022: la valutazione dei titoli di studio

Le modalità di predisposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze saranno indicate con decreto del Ministro dell’istruzione. Questo è quanto prevede l’art 1 del nuovo regolamento per le supplenze. Con il medesimo decreto sono adottate le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie, nonché degli ulteriori titoli valutabili. Le tabelle saranno uguali a quelle del precedente biennio? Al momento non è dato saperlo, ma si presuppone che se anche ci fossero modifiche, non comporteranno stravolgimenti rispetto a quelle precedenti.

La valutazione dei titoli di studio delle GPS

L’articolo 6 del nuovo regolamento per le supplenze, indica i principi generali della valutazione dei titoli per le GPS. Gli aspiranti, al momento dell’inserimento nelle GPS di I e II fascia, sono graduati sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli, definite con decreto del Ministero (vedi requisiti di ammissione). In linea generale, però, il regolamento prevede che:

  • Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ogni GPS.
  • Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.
  • Sono gli uffici scolastici territorialmente competenti a valutare i titoli dichiarati per le GPS, anche attraverso la delega a scuole polo.
  • In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli posseduti, i dirigenti degli US procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.
  • La scuola dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli, il DS che li ha effettuati comunica l’esito all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
  • I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
  • In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; la comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato.
  • Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
  • Le operazioni sonno coordinate dagli uffici scolastici, che ne definiscono anche le relative tempistiche.

Conseguenze per dichiarazioni false

L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto. Quindi, tale servizio non è menzionato negli attestati di servizio e non da diritto all’attribuzione di alcun punteggio. Non è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Il provvedimento è emesso dal dirigente scolastico.

GPS e GI, requisiti generali di ammissione: chi non può partecipare

Con il nuovo regolamento per le supplenze, sono definite anche indicazioni specifiche per le graduatorie provinciali (GPS) e le graduatorie di Istituto (GI). Oltre alle indicazioni per presentare l’istanza di partecipazione (articolo 5), sono indicati anche i requisiti generali di ammissioni e le condizioni ostative (articolo 4). Gli aspiranti alle GPS e alle GI devono possedere i requisiti generali di ammissione al momento della presentazione della domanda. Quali sono?

GPS e requisiti generali di ammissione: chi non può partecipare

Come indicato nell’art 5 della bozza del nuovo regolamento delle supplenze, gli aspiranti, alla data di presentazione della domanda per l’inclusione nelle GPS, devono possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente indicati dal decreto di cui all’articolo 1, comma 2. Chi non può partecipare?

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto coloro che si trovano nella seguenti condizioni:

  • esclusi dall’elettorato politico attivo;
  • destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
  • licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero sono incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
  • dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • sono dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  • in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31.12.2012, n. 235.

Specifiche sull’esclusione

I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del triennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei previsti requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

GAE, come avverrà l’aggiornamento?

Il 2022 dovrebbe essere l’anno dell’aggiornamento delle GPS e delle GAE: relativamente a quest’ultime, già dalle prossime settimane sembrerebbe che il Ministero voglia darne l’avvio. La finestra temporale indicata dal Ministero al momento va dalle 9:00 del 7 marzo alle 23:59 del 21 marzo 2022: tuttavia sia la FLC CGIL che la CISL Scuola hanno chiesto la possibilità di tempi più lunghi. Di seguito alcune informazioni utili su come gli interessati potranno presentare e compilare la domanda.

Nelle prossime settimane gli interessati potranno presentare domanda per l’aggiornamento delle GAE

Si aspetta il Decreto Ministeriale con il quale Viale Trastevere indicherà le modalità con cui avverrà l’aggiornamento delle GAE per il prossimo triennio 2022/25: ricordiamo che le Graduatorie ad esaurimento sono ancora in vigore per alcune classi di concorso e in molti USR. Stando ai dati riportati dal sindacato CISL Scuola 52.000 sono gli aspiranti attualmente in GAE così distribuiti:

  • 30.700 aspiranti per la scuola dell’infanzia (di cui circa 11.300 con riserva T)
  • 15.000 aspiranti per la scuola primaria (di cui circa 7.000 con riserva T)
  • 6.300 aspiranti per la scuola secondaria di I e II grado.

Dalle graduatorie ad esaurimento si attingerà sempre per le immissioni in ruolo, con una percentuale del 50%. Potrà presentare domanda il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie, inclusi i docenti cancellati per non aver presentato l’istanza in occasione dei precedenti aggiornamenti.

Gli interessati potranno presentare richiesta solamente per via telematica da Istanze Online per i seguenti motivi:

  • Richiesta di permanenza in graduatoria
  • Aggiornamento del punteggio con il quale si è inseriti
  • Inserimento di nuovi eventuali titoli posseduti
  • Scioglimento delle eventuali riserve per conseguimento di un titolo
  • Trasferimento delle graduatoria ad altra provincia
  • Reinserimento per tutti i docenti che ne risultano esclusi poiché non avevano presentato domanda di permanenza nei bienni/trienni precedenti: in questo caso il docente interessato si reinserisce con il punteggio precedente alla cancellazione.

Come si compila la domanda

Il sindacato FLC CGIL fornisce delle chiare indicazioni sulla modalità di compilazione delle domanda che di seguito riportiamo:

  • preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
  • priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
  • riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Supplenze, nuovo regolamento: posti, tipologie e ordine di attribuzione

L’articolo 2 della bozza del nuovo regolamento per le supplenze, dà indicazioni in merito alle “Disponibilità di posti e tipologia di supplenze”. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere positivo (anche se non vincolante) allo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione. Trattandosi di una bozza, il nuovo Regolamento potrebbe essere ancora soggetto a modifiche.

I posti disponibili per le supplenze

Nello stabilire in quali casi i posti disponibili vengono dati in supplenza, l’articolo 2 del nuovo regolamento prevede una precisa sequenza nell’assegnazione:

  1. personale con contratto a tempo indeterminato,
  2. personale docente di ruolo dell’organico dell’autonomia, compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 17, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
  3. supplenze.

Specifiche

Il regolamento precisa anche la gestione dell’organico dell’autonomia, specificando che:

  • i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di cui all’art. 1, comma 5, della L. 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione sul sostegno.
  • il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 1, comma 79, della L. 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.
  • nella scuola secondaria di I e di II grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso,
  1. ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
  2. al personale con contratto ad orario completo – prima al personale di ruolo, poi al personale supplente – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di
  3. nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Tipologia delle supplenze e ordine di attribuzione

In subordine alle operazioni elencate sopra, l’attribuzione delle supplenze con la stipula di contratti a tempo determinato, avviene in base alle seguenti tipologie:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico: scadenza del contratto 31 agosto;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario: scadenza del contratto termine delle attività didattiche;
  3. supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti: termine del contratto ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Ordine di attribuzione

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (tipologia 1 e 2) di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le graduatorie nel seguente ordine:

  • GAE
  • in subordine si scorrono le GPS
  • in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto.

Per le supplenze temporanee (tipologia 3) di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto.

Nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS, è l’Ufficio Scolastico territorialmente competente a individuare il destinatario della supplenza. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, è il dirigente scolastico.

Graduatorie istituto 2022, disposizioni indicate nel nuovo Regolamento supplenze (Bozza)

Aggiornamento GPS e graduatorie di istituto nel 2022, le operazioni dovrebbero svolgersi la prossima primavera secondo le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per le supplenze, la cui bozza è stata inoltrata al CSPI. Dopo aver trattato le disposizioni inerenti le GPS, vediamo quali sono le indicazioni riguardanti l’attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto, secondo quanto contenuto all’articolo 9 della bozza del nuovo Regolamento per le supplenze.

Supplenze da graduatorie di istituto: le disposizioni riportate nella bozza del nuovo Regolamento

Il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee. Le graduatorie di istituto sono articolate in tre fasce:

  • la prima fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; 
  • la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; 
  • la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia. 

I soggetti inseriti nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle suddette supplenze, indicano sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. 

Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 

Conferimento supplenze posti di sostegno

Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: 

  • a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; 
  • b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. 

In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado. In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 

Rinuncia all’incarico di supplenza

L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento. 

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. 

Supplenza a orario non intero

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata. 

Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. 

Completamento orario 

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. 

Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

BOZZA NUOVO REGOLAMENTO PER LE SUPPLENZE