L’indennità di disoccupazione, meglio nota come Naspi, può essere richiesta in presenza di specifici requisiti, quali lo stato di inoccupazione dopo aver perso involontariamente il lavoro, aver lavorato per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti rispetto la data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo, avere lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti rispetto la data di inizio disoccupazione e il rilascio della DID – la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – presso il centro dell’impiego della propria città.
Quando si chiude quindi ogni contratto breve o lungo di supplenza ogni precario può farne richiesta. Occorre, però, prestare attenzione ad alcuni dettagli, quali la rinuncia ad una proroga di supplenza o addirittura l’abbandono di servizio con contratto ancora in essere.
Spetta la Naspi in caso di rinuncia alla proroga di una supplenza?
Innanzitutto, qualora a scadenza del contratto di supplenza, la scuola informi circa la sua proroga, il precario che rinuncia dovrà non solo comunicarlo telefonicamente o di persona ma dovrà anche inviare un’email di rinuncia all’istituzione scolastica stessa.
In teoria, stando alla normativa, dal momento che il diritto alla Naspi sorgerebbe, come anticipato, in caso di perdita involontaria del lavoro, la rinuncia alla proroga di una supplenza farebbe venir meno questo diritto. Nella prassi, però, le segreterie scolastiche non comunicano il rifiuto all’Inps (ente erogatore dell’indennità) nè ai centri per l’impiego. Non dovrebbero quindi sorgere problemi di fronte a questa ipotesi per la fruizione della Naspi.
Abbandono di servizio
Diversa è l’ipotesi di abbandono di servizio. In questo caso siamo di fronte a dimissioni volontarie, che contrastano col diritto al percepimento della Naspi.
L’abbandono della supplenza farà dunque venir meno tale diritto, salvo che le dimissioni siano state dettate da “giusta causa oppure da comportamenti illeciti o pressioni psicologiche da parte del datore di lavoro (in questo caso il Dirigente Scolastico).