Naspi, cosa succede in caso di rinuncia alla proroga di una supplenza

L’indennità di disoccupazione, meglio nota come Naspi, può essere richiesta in presenza di specifici requisiti, quali lo stato di inoccupazione dopo aver perso involontariamente il lavoro, aver lavorato per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti rispetto la data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo, avere lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti rispetto la data di inizio disoccupazione e il rilascio della DID – la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – presso il centro dell’impiego della propria città.

Quando si chiude quindi ogni contratto breve o lungo di supplenza ogni precario può farne richiesta. Occorre, però, prestare attenzione ad alcuni dettagli, quali la rinuncia ad una proroga di supplenza o addirittura l’abbandono di servizio con contratto ancora in essere.

Spetta la Naspi in caso di rinuncia alla proroga di una supplenza?

Innanzitutto, qualora a scadenza del contratto di supplenza, la scuola informi circa la sua proroga, il precario che rinuncia dovrà non solo comunicarlo telefonicamente o di persona ma dovrà anche inviare un’email di rinuncia all’istituzione scolastica stessa.

In teoria, stando alla normativa, dal momento che il diritto alla Naspi sorgerebbe, come anticipato, in caso di perdita involontaria del lavoro, la rinuncia alla proroga di una supplenza farebbe venir meno questo diritto. Nella prassi, però, le segreterie scolastiche non comunicano il rifiuto all’Inps (ente erogatore dell’indennità) nè ai centri per l’impiego. Non dovrebbero quindi sorgere problemi di fronte a questa ipotesi per la fruizione della Naspi.

Abbandono di servizio

Diversa è l’ipotesi di abbandono di servizio. In questo caso siamo di fronte a dimissioni volontarie, che contrastano col diritto al percepimento della Naspi.

L’abbandono della supplenza farà dunque venir meno tale diritto, salvo che le dimissioni siano state dettate da “giusta causa oppure da comportamenti illeciti o pressioni psicologiche da parte del datore di lavoro (in questo caso il Dirigente Scolastico).

ATA, graduatoria interna di Istituto: quando e perché si compila

La graduatoria interna di istituto del personale ATA si compila al fine dell’individuazione dell’eventuale perdente posto. La sua tempistica è legata alle operazioni di mobilità. Quando è pubblicata questa graduatoria? Quali sono le date da segnare in calendario per il 2022? Quali titoli è possibile includere?

Mobilità Personale ATA

La compilazione della graduatoria interna di istituto ATA segue la presentazione delle domande di mobilità. Secondo la tempistica prevista dall”ordinanza ministeriale, le date relative alle operazioni di mobilità del personale ATA sono le seguenti:

  • presentazione domande: 9-25 marzo 2022
  • termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 maggio 2022
  • pubblicazione movimenti: 27 maggio

Le graduatorie sono redatte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, ovvero entro 15 giorni dal 25 marzo 2022.

Ciò significa che questa graduatoria ATA deve essere pubblicata entro il 9 aprile 2022.

La graduatoria di istituto interna ATA

Le graduatoria interna di istituto del personale ATA è compilata per ogni profilo presente a scuola, sulla base dell’allegato E “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi” al CCNI 2022/25, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio. La tabella potete visionarla a pagina 91 del pdf.

I titoli valutabili sono quelli posseduti dagli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità, ovvero entro il 25 marzo.

Concorso ATA 24 mesi, in attesa del bando 2022

Si prospetta una primavera calda per il personale della scuola: sono diverse le procedure concorsuali che dovrebbero svolgersi e che porteranno all’immissione di una parte dei precari. Tra queste a breve si dovrà definire anche il concorso ATA 24 mesi che determinerà le assunzioni per il prossimo anno scolastico 2022/23. In cosa consiste? Quali le modalità di svolgimento? Cerchiamo di fare chiarezza in attesa della pubblicazione del bando.

Come funziona il concorso Ata 24 mesi

Il mondo della scuola è in fermento per vari motivi: rinnovo del contratto, mobilità per il prossimo triennio 2022-25, procedure concorsuali da completare, iniziare e bandire. Tra queste si attende anche il concorso ATA 24 mesi, attraverso cui si procederà con le prossime assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Si tratta di un concorso riservato al personale ATA che ha raggiunto 24 mesi di servizio nella scuola, attraverso cui gli aspiranti potranno inserirsi nelle graduatorie di I fascia o rinnovare la propria posizione in graduatoria se già inseriti: in quest’ultimo caso è possibile aggiornare il proprio punteggio, i titoli di preferenza e/o riserva. Come è noto a molti, il concorso si basa sulla sola valutazione di titoli, infatti non prevede prove preselettive, né scritte e né orali.

Le graduatorie che si formano hanno validità un anno: occorre infatti predisporre annualmente il concorso ATA 24 mesi per definire gli elenchi graduati da cui si potranno effettuare le assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o le supplenze. Inoltre, dalla I fascia si attinge per le immissioni in ruolo.

Quale la procedura da seguire?

Il Ministero dell’Istruzione deve fornire le indicazioni operative da seguire per l’espletamento del concorso ATA 24 mesi, infatti, per la pubblicazione del bando, in genere, si attende sempre l’inizio della primavera: lo scorso anno è avvenuta nel mese di aprile. Si dovrebbe comunque confermare la modalità precedente, quindi domande inviate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma ministeriale di Istanze on Line. Allo stesso modo, la data di scadenza dovrebbe essere uguale per ogni Regione.

Quali i profili professionali interessati?

Il concorso ATA 24 mesi mira all’assunzione delle seguenti figure professionali:

AREA A: CS – Collaboratori scolastici (bidelli);
AREA AS: CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie;
AREA B: AA – Assistenti Amministrativi;
AREA B: AT – Assistenti Tecnici;
AREA B: CU – Cuochi;
AREA B: GU – Guardarobieri;
AREA B: IF – Infermieri.

Requisiti necessari

Per accedere la concorso ATA 24 mesi, se si confermano le stesse condizioni dei bandi degli anni precedenti, occorre possedere i seguenti requisiti:

  • Essere in servizio come ATA a tempo determinato in una scuola della stessa provincia o sullo stesso profilo professionale in cui si presenta domanda
  • Se non in servizio nel momento di presentazione dell’istanza nella stessa provincia o profilo professionale, essere inscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in quella provincia o profilo professionale
  • inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per l’attribuzione delle supplenze a tempo della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorrono
  • aver svolto un servizio di almeno 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi
  • diploma, qualifica professionale o laurea in base ai titoli di studio richiesti per il profilo professionale per il quale si aspira.

Supplenze ATA 2021/2022, rinuncia o abbandono: quali conseguenze?

Supplenze personale ATA 2021/22: cosa succede in caso di rinuncia o abbandono della supplenza? Quali sono le conseguenze? A stabilire cosa accade è il regolamento per le supplenze personale ATA, ovvero il Dm 430 del 13 dicembre 2000. Vediamo nel dettaglio cosa dice per entrambi i casi.

Rinuncia della supplenza ATA: effetti

Al comma 1 dell’articolo 7, punto B1, del decreto sopra citato, viene indicato quanto segue:

‘La rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto’.

In buona sostanza, quindi, la rinuncia ad una supplenza, anche di proroga o conferma, non produce alcuna conseguenza.

Abbandono delle supplenze

Il punto successivo (art 7, punto B2) indica quali sono gli effetti derivanti dall’abbandono di una supplenza, avvenuto dopo aver accettato l’incarico:

L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso’.

Gli effetti valgono per supplenze conferite sia da graduatorie provinciali, che da graduatorie di circolo e di istituto. Non è previsto, però, il depennamento dalla graduatoria.

ATA, i collaboratori scolastici: tanto lavoro, ma mal pagato

I collaboratori scolastici fanno parte del Personale ATA della scuola, e l’idea generale è che il lavoro di quelli che una volta erano chiamati semplicemente ‘bidelli’, sia stare seduti a leggere il giornale o passeggiare per i corridoi della scuola. Ma è davvero così? Quali sono i compiti del collaboratore scolastico?

ATA, i compiti del collaboratore scolastico

Le mansioni degli ATA collaboratori scolastici sono diverse, e nel tempo il sovraccarico di lavoro è aumentato. Anche in questo periodo di pandemia. Basti pensare che per loro non è previsto smart working, dato che una caratteristica del loro lavoro è essere presenti a scuola.

I compiti del collaboratore scolastico sono definiti dalla Tabella A del CCNL Scuola 2006/2009, dal tittolo: “Profili di area del personale ATA”.

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di:

  • accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
  • accoglienza e sorveglianza nei confronti del pubblico;
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche;
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
  • collaborazione con i docenti.
  • ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 (incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività).

Altre mansioni

Altre mansioni, non specificate, sono: occuparsi di carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico e non, controllare e mantenere lo stato di conservazione del materiale didattico e non, effettuare commissioni all’esterno della scuola quando richiesto dalla Direzione o dalla Segreteria, effettuare le pulizie straordinarie (come ad esempio pulire i vetri).

La sostituzione di un collaboratore scolastico assente non è immediata, e i colleghi presenti devono farsi carico anche delle mansioni generalmente svolte dagli assenti.

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore suddivise in 6 ore continuative, l’orario massimo giornaliero è di 9 ore.

Stipendi dei collaboratori scolastici è mal pagato

Lo stipendio del collaboratore scolastico, però, resta relativamente basso e soggetto a pochi aumenti. Le ultime tabelle relative al contratto, mostrano un importo di poco superiore a 1000 euro mensili. Uno dei più bassi della Pubblica Amministrazione.

Ai CS supplenti brevi non viene corrisposta nemmeno la CIA, che invece spetterebbe loro di diritto, come mostrano le sentenze dei tribunali.

Eppure la Legge di Bilancio, non ha previsto alcun fondo per la valorizzazione del Personale ATA e dei CS.

ATA, organico Covid parziale? È polemica

Riflettori puntati sull’approvazione del maxi emendamento alla Legge di Bilancio 2022 che dovrebbe iniziare nel pomeriggio: se si confermasse quanto ad ora stabilito il mondo della scuola non sarebbe così soddisfatto. Tra i vari punti da rivedere, non si auspicherebbe il tanto richiesto aumento stipendiale e il rinnovo dell’organico Covid ATA sarebbe solo parziale: scoppia la polemica.

Contratti organico Covid ATA rinnovati solo parzialmente?

Stanno per giungere al termine tantissimi contratti stipulati su organico Covid relativamente al personale ATA: il tanto atteso e richiesto rinnovo degli incarichi fino al termine delle lezioni anche per l’anno scolastico in corso sembra che avverrà solo parzialmente. Se non arriva un “ripensamento” dell’ultima ora da parte del governo, infatti, la proroga coinvolgerà solo una piccola frazione del personale ATA Covid attualmente in servizio: 7.800 contratti su circa 22 mila totali.

Non si conoscono e si comprendono ancora le modalità di scelta tra il personale “prorogato” e quello a cui il rapporto di lavoro cessa: con quali criteri le scuole potranno prolungare i contratti? Saranno appunto i presidi ad operare una scelta, così come aveva prospettato il presidente dell’ANP Giannelli in una lettera indirizzata al Ministro Bianchi? Occorre attendere disposizioni.

È polemica tra i sindacati

Tantissimi ATA, o meglio la maggior parte, circa 14.000, non otterranno il rinnovo del contratto e dovranno tornare a casa: proprio in un momento in cui i contagi aumentano con velocità sostenuta e le scuole necessitano di aiuto.

A sottolinearlo è Marcello Pacifico in un comunicato ANIEF: “Avere stanziato solo 100 milioni, anziché quasi 300, per questa causa la dice lunga sull’attenzione che presta il Governo verso i problemi della scuola. Siamo ancora in piena pandemia, con molti più casi dello scorso settembre, quando furono assunti oltre 40mila docenti e Ata Covid. Addirittura oggi si è toccato il record di contagi, oltre 28mila, in un solo giorno: il record del 2021. Mentre nelle scuole imperversa la dad, anche perché con un solo caso in classe si continua ad andare immediatamente in quarantena e stiamo ancora aspettando l’intervento dell’esercito. Adesso, vorremmo sapere qual è la motivazione che ha portato il Governo a confermare solo un amministrativo e collaboratore scolastico cosiddetto Covid su tre oggi in servizio”.

Pacifico auspica che la mancata proroga sia solo un errore di calcolo momentaneo e che prima dell’inizio dei lavori la si possa estendere a tutto l’organico Covid ATA: “In caso contrario, siamo pronti a dare battaglia, valuteremo se anche in tribunale” conclude. 

Arriva la polemica anche della Flc Cgil, infatti Francesco Sinopoli ha così commentato all’AdnKronos: “Se anziché avere la buona notizia della proroga ci trovassimo di fronte al pasticcio di una proroga solo parziale, sarebbe l’ulteriore conferma che sulla scuola il governo Draghi ha sbagliato e che la sua gestione è in mano al Ministero del tesoro”.

Queste ore saranno cruciali per la proroga: occorre attendere le prossime decisioni del governo.

Graduatorie Personale ATA, le supplenze vanno pubblicate: sentenza

Pubblicare in nome della trasparenza le supplenze assegnate dalle graduatorie del Personale ATA non è facoltativo. Tutti gli aspiranti devono poter consultare e verificare le supplenze assegnate dalla scuola. Il Tar Lazio ha chiarito la questione con la sentenza del 29 novembre 2021, n. 12311 (sezione III-bis). Ha chiarito che l’omessa osservanza della norma legittima gli interessati all’esercizio dell’“accesso civico”.

Supplenze ATA e obbligo di trasparenza

Il Tar ha sentenziato che i dati afferenti le supplenze del Personale ATA da graduatorie devono essere pubblicati sul portale. Se viene formulata una istanza di accesso agli atti, finalizzata a conoscere il numero di ore attribuite al personale (come nel caso in questione), non può essere rifiutata. L’importante è oscurare le informazioni non necessarie, o comunque tutelate dalla normativa privacy.

Nel caso specifico, l’istanza di accesso non richiedeva di conoscere i nominativi dei soggetti ai quali l’Amministrazione ha attribuito le supplenze o i documenti, ma mirava a conoscere le posizioni con punteggio rispettivamente pari o inferiore rispetto a quello della ricorrente, così da verificare l’eventuale danno subito.

L’obbligo di pubblicazione sul sito della scuola

Sebbene la sentenza riguardi la possibilità di accedere agli atti, il giudice ha ricordato che la normativa prevede la pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 17 del D.,lgs. n. 33 del 2013, relativa al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

In caso di omessa pubblicazione, è possibile richiedere l’accesso agli atti, come stabilito dalla sentenza.

Graduatorie ATA III fascia, quando si può cambiare provincia?

Graduatorie III fascia Personale ATA: quando è possibile cambiare provincia? Qualsiasi modifica ai dati inseriti in fase di inserimento o aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del Personale ATA, è possibile solo al successivo aggiornamento. Quando verrà pubblicato il nuovo decreto, si potrà presentare domanda e modificare la provincia.

Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: quando?

L’ultimo aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia è avvenuto proprio in questo 2021, in primavera. La durata delle graduatorie è triennale. Ciò significa che il prossimo aggiornamento è previsto nel 2024. Solo allora, sarà possibile modificare la provincia scelta o inserire altri titoli e servizi.

Fino al prossimo bando non si potrà apportare nessuna modifica ai dati inseriti e alle scelte fatte. Nel frattempo, se non si ricevono incarichi di supplenza, è bene capire il perché.

Sospensione personale scolastico e richiesta assegno alimentare

Sebbene la percentuale di personale scolastico vaccinato abbia raggiunto la soglia del 95%, tra pochi giorni scatterà l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal servizio finchè gli interessati non si ravvederanno.

La data ormai nota è il 15 dicembre, dopo la quale saranno prevedibili cattedre scoperte e richieste di supplenze, per sopperire al personale eventualmente sospeso.

Ma come potrà tutelarsi quest’ultimo a fronte di una totale sospensione anche della retribuzione?

Nessuna sospensione in caso di congedo, aspettativa e malattia

“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Questo è quanto stabilisce il decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Da ciò si deduce che chi dal 15 dicembre non fosse in servizio avendo richiesto congedo parentale, aspettativa e malattia, non potrà essere obbligato al vaccino, e di conseguenza, per la durata dell’assenza dal servizio, non potrà essere sospeso.

Differimento vaccinazione

Il personale scolastico potrà avvalersi di una richiesta di differimento del vaccino, purchè dimostri al Dirigente Scolastico di aver prenotato la vaccinazione.

L’inoculazione dovrà avvenire però entro 20 giorni dalla richiesta, altrimenti la conseguenza sarà in ogni caso la sospensione. Durante i giorni di differimento lo stipendio deve continuare ad essere erogato.

Ciò al momento vale fino al 31 dicembre, data entro cui dovrebbe concludersi lo stato d’emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione, è possibile chiedere l’assegno alimentare?

Su più fronti si parla della possibilità di corrispondere al personale scolastico sospeso l’assegno alimentare, previsto, per il pubblico impiego, dall’art. 82 del DPR n. 3/1957 , sebbene la sospensione che consegue al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non sia quella disciplinare prevista dall’art. 78 dello stesso DPR.

Analoga possibilità è prevista anche, per il comparto scolastico, dall’art. 500 del d.lgs n. 297/1994 , secondo cui:

“Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.”

In questo senso, al momento, non sembrano esserci aperture da parte del MI, sebbene si attenda l’emanazione della circolare applicativa con tutti i chiarimenti.

La concessione dell’assegno alimentare si fonderebbe comunque intanto sull’interpretazione di questa misura, da intendersi come mera prestazione assistenziale. Ma le ragioni del no si fonderebbero, al contrario, su presupposti “punitivi” che non potrebbero condurre alla concessione di una tale prestazione economica.

ATA, sì al punteggio per lavoro in enti di formazione

Notizia importante per il personale ATA della scuola: il Tribunale di Termini Imerese ha accolto un ricorso riconoscendo il punteggio derivato dal lavoro svolto presso enti formazione. I collaboratori scolastici e il personale amministrativo potrebbero così avere una possibilità in più per incrementare il proprio numero di punti in graduatoria: facciamo luce sulla questione.

Accolto ricorso per riconoscere punteggio in graduatoria ATA

Un articolo del ‘Quotidiano di Sicilia’ riporta una notizia molto interessante per il personale ATA precario che si trova in graduatoria: il Tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, sezione Lavoro, nei giorni scorsi ha accolto il ricorso presentato da un assistente amministrativo. Questo, difeso dall’avvocato Francesco Carità, chiedeva di aver riconosciuto il punteggio maturato a seguito del servizio svolto presso enti di formazione.

Malgrado una circolare regionale e i titoli di servizio correttamente allegati, al ricorrente non si erano attribuiti i punti derivanti da mansioni effettuate in enti di formazione.

Per il Tribunale di Termini Imerese la mancata valutazione del punteggio è irregolare: occorre valutare il servizio prestato presso gli enti di formazione, infatti, nella stessa misura di quello svolto nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. L’esito positivo del ricorso con il riconoscimento del punteggio spettante, quindi, permetterà al ricorrente di poter lavorare come assistente amministrativo in una scuola del palermitano.

Calcolo punteggio servizio

Ricordiamo che per il personale ATA collocato in terza fascia il calcolo del punteggio derivante dal servizio svolto si esegue secondo quanto di seguito indicato:

  • 6 punti per ogni anno scolastico relativamente al servizio svolto nelle scuole statli: in modo particolare si calcolano 0,50 punti al mese o per frazioni superiori a 15 giorni
  • 3 punti per ogni anno scolastico il cui servizio si svolge in scuole non statali: 0,25 punti per frazioni superiori a 15 giorni
  • 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni: servizio svolto in scuola statale, compreso anche il servizio di docenza presso i corsi CRACIS, quello svolto presso enti locali e come modello vivente. 0,5 punti per il servizio svolto in suola non statali.

Infine, relativamente al profilo di guardarobiere, preposto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, si conferiscono 0,15 punti al mese fino ad un massimo di 1,80 punti in un anno scolastico.